Il frazionamento non autorizzato del locale in distinte unità abitative costituisce un mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da accessorio e pertinenziale ad abitativo permanente in sostanziale difformità dal titolo abilitativo. Nessun rilievo assume poi la circostanza che nessuno risieda, né abbia mai risieduto, nei locali, in quanto le valutazioni dell’Amministrazione circa la destinazione d’uso di un immobile vanno condotte sulla base della sua astratta idoneità a servire tale destinazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.1.2023, n. 703).