In materia di polizze a cd. prima richiesta ex art. 103, comma 5, Codice Appalti

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In materia di polizze a cd. prima richiesta ex art. 103, comma 5, Codice Appalti

(Tribunale di Savona, 19.1.2023, n. 42)

La garanzia per la quale vi è causa è classificabile come “garanzia autonoma”, la quale, secondo la prevalente giurisprudenza, è caratterizzata dall’assunzione, da parte del garante, dell’impegno ad indennizzare il creditore “a sua semplice richiesta” e senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c. (Cass. Civ., SS.UU., n. 3947/2010). Essa ricalca la garanzia di buona esecuzione dell’appalto (c.d. performance bond), che viene prestata dopo l’aggiudicazione e che copre, appunto, il rischio di una non completa o corretta esecuzione dell’appalto.
Ciò posto, l’abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell’accoglimento dell’exceptio doli, deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito, le quali saranno successivamente opponibili dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. Civ., Sez. III, n. 30509/2019).