Corretto l’operato di ARPAL nella predisposizione dei Piani di Monitoraggio e Controllo

BLOG

Corretto l’operato di ARPAL nella predisposizione dei Piani di Monitoraggio e Controllo

L’art. 12 della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali del settore in cui opera la ricorrente (produzione di imballaggi di carta e cartone nonché pellicole cellulosiche, cartoplastiche e di alluminio) stabilisce che le misura di monitoraggio e controllo sono, in prima battuta, proposte dal soggetto gestore e, successivamente, l’autorità competente (la Città metropolitana), acquisito il parere di ARPAL, approva il PMC.
Nel caso di specie tale scansione procedimentale è stata rispettata atteso che:
la ricorrente ha proposto un programma di monitoraggio e controllo allegato alla domanda di rinnovo dell’AIA e tale schema, come affermato dall’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AIA, “è stato esaminato durante l’istruttoria” (pag. 15 dell’atto impugnato);
in fase istruttoria la Città metropolitana ha acquisito anche il parere di ARPAL;
infine l’autorità competente (la Città metropolitana) ha approvato il PMC definitivo che ha allegato all’AIA.
Che ARPAL abbia reso un parere così articolato da assumere i connotati di uno schema di PMC, costituisce un aspetto ininfluente in quanto si tratta comunque di un apporto procedimentale non vincolante che è stato esaminato dalla Conferenza dei servizi e, infine, approvato dalla Città metropolitana solo dopo averlo vagliato a fondo, come si evince dall’articolata e puntuale motivazione rinvenibile nell’atto impugnato.
Ne consegue che:
il soggetto gestore ha effettivamente proposto le misure di monitoraggio e controllo;
ARPAL ha fornito il proprio parere;
la Città metropolitana, vagliati entrambi gli atti istruttori, ha approvato il PMC finale che è stato allegato all’AIA.
In definitiva lo schema procedimentale previsto dalla normativa è stato rispettato (TAR Liguria, Sez. II, 2.3.2023, n. 264).